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FALSO IN BILANCIO: CONSEGUENZE NEL FALLIMENTO

GUIDA ALLA CONTABILITA' E AL BILANCIO - IL SOLE 24 ORE N. 7-8 LUGLIO AGOSTO 2015
 
Il 14 giugno scorso è entrata in vigore la L. 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata nella G.U. 30 maggio 2015, n. 124, che, intervenendo sui temi di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, modifica i previgenti artt. 2621 e 2622, Codice civile, prevedendo l’estensione della punibilità del reato di
falso in bilancio senza limiti, pur confermando i soggetti destinatari ivi indicati, e introduce, con l’inserimento dei nuovi artt. 2621 bis e ter, c.c., due ipotesi di tenuità della pena prevista dal 2621, c.c. per i fatti di «lieve entità» e per le società «non fallibili», rimettendo il giudizio alla discrezionalità del giudice sulla base di taluni criteri previsti. Tali ultime modifiche sortiscono effetti anche sui reati fallimentari, con la conseguenza che, ancorché le due tipologie di reato – societario e fallimentare – siano autonome, non è escluso il concorso, a patto che vi sia un nesso causale tra il falso in bilancio e il successivo dissesto della società.
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